di Francesco Capogrossi Guarna (tutti i diritti riservati)
Le disposizioni IVA in materia di territorialità dei servizi ampliano il concetto di “soggetto passivo” considerando tali anche i seguenti soggetti (art.7-ter lett. b) e c) DPR n.633/72):
– A) Enti, associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro (comprese le ONLUS), anche quando agiscono fuori delle attività commerciali (comunque dotate di partita IVA)
B) Enti di cui sopra che svolgono solo attività istituzionali (senza partita IVA) ma che sono stati “identificati” IVA avendo richiesto la partita IVA per le sole operazioni intracomunitarie ancorché destinate agli usi istituzionali dal momento che:
1. hanno posto in essere acquisti intracomunitari di beni e acquisti per corrispondenza in altri stati membri UE per un ammontare superiore ad euro 10 mila (art.38 comma 5 DL n.331/93, limite questo al cui raggiungimento non concorrono le prestazioni di servizi rese da soggetti comunitari, cfr. la Circ. Ag.Entrate n.37 del 29.07.2011);
2. si sono volontariamente identificati per assolvere l’IVA su detti acquisti (art.38 comma 6 DL 331/93).
Pertanto in relazione alle prestazioni di servizio acquistate da enti non commerciali residenti e soggetti assimilati non è prevista dalla normativa comunitaria alcuna soglia superata la quale sia dovuta l’IVA in Italia (vale tale limite solo per l’acquisto di “beni” e non anche di “servizi”) e nasca l’obbligo di identificazione a tali fini (cfr. la Circ. Ag.Entrate n.12 del 12.03.2010 risposta 3.8).