Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali -, a seguito di un quesito formulato dal Forum Terzo Settore, ha precisato con nota prot.1993 del 28 ottobre 2011 che le spese che possono essere inserite nel rendiconto sono quelle sostenute dalla data di pubblicazione dell’elenco di ciascun beneficiario con le somme ripartite sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento al 5 per mille per l’anno 2008 la data in cui sono stati pubblicati gli elenchi e gli importi è quindi il 18 marzo 2010.
Non vi sono invece chiarimenti interpretativi in relazione alla data ultima sino alla quale è possibile rendicontare le spese a valere sul 5 per mille. Tuttavia, per ragioni logico-sistematiche (anche considerando il criterio di cassa per la rilevazione delle spese) si ritiene che questa possa coincidere con il compimento dell’annualità dalla effettiva percezione del contributo (si tratta quindi della scadenza per la predisposizione del rendiconto).
Deve inoltre ricordarsi che ai sensi della L. n.244/2007, dall’anno 2008, la rendicontazione (e la conservazione dei documenti contabili sottostanti) è sempre obbligatoria entro un anno dalla ricezione delle somme a prescindere dall’importo ricevuto. Solo in caso di importi superiori ad euro 15 mila (ovvero ad euro 20 mila per il 2009 e il 2010) vi è anche l’obbligo di trasmissione via posta elettronica certificata (dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 30 giorni dal compimento dell’anno dalla riscossione.
Ulteriori indicazioni in tema di rendicontazione del 5 per mille, secondo la nota del 28 ottobre 2011, verranno fornite dal Ministero a integrazione delle Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef già pubblicate nel mese di dicembre 2010.