Perdite su crediti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.26/E del 1° agosto 2013

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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a seguito delle modifiche apportate al comma 5 dell’articolo 101 del TUIR dall’art. 33, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sul trattamento fiscale applicabile alle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

In particolare, la Circolare n.26/E del 1° agosto 2013 evidenzia che, per quanto concerne la determinazione degli elementi certi e precisi, necessari ai fini della deducibilità della perdita su crediti, il nuovo comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevede ipotesi in presenza delle quali tali elementi possono considerarsi realizzati. Si tratta di perdite relative a crediti:

1) di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;

2) il cui diritto alla riscossione è prescritto;

3) per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;

4) che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di eventi estintivi.

Le novità introdotte dal legislatore e le implicazione che determinano sull’intera disciplina dei crediti richiedono, inoltre, la necessità di effettuare alcune considerazioni di carattere generale, anche con riferimento al regime applicabile prima delle modifiche normative in esame.

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