ONG GIA’ IDONEE EX L. 49/1987 E ISTANZA ALL’ANAGRAFE ONLUS ENTRO IL 28/2/15: LA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.22/E DEL 24 FEBBRAIO 2015

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Nessun adeguamento statutario per le Organizzazioni non governative già riconosciute idonee alla data del 29/8/2014 ai sensi della L. n.49/1987 nella presentazione dell’istanza da presentare entro il 28 febbraio 2015 alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in base al domicilio ai fini della "nuova" iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS ex art.32 comma 7 della L. 11/8/2014 n.125. E’ questo l’indirizzo dell’amministrazione finanziaria, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale MAECI, con la Risoluzione n.22/E del 24 febbraio 2015. In sostanza le "vecchie" ONG riconosciute idonee, quindi ONLUS di diritto (art.10 comma 8 DLgs n.460/97) costituiscono una "categoria ad esaurimento", dovendo transitare tra le ONLUS ordinarie anche al fine di mantenere i requisiti e le agevolazioni conseguenti all’iscrizione all’Anagrafe (ad es. 5 per mille, erogazioni liberali, ecc). L’Agenzia delle Entrate precisa che nella compilazione del modello di iscrizione (approvato il 19/01/1998) deve essere indicato nella casella 14 (settori) l’acronimo "ONG" e non deve essere allegato né l’atto costitutivo o lo statatuto né infine la dichiarazione sostitutiva ex art.2 DM 266/2003.

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