Come noto l’art. 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147 e convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, ha modificato la disciplina IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati prevista dall’art. 10, primo comma, nn. 8), 8-bis) e 8-ter), del DPR n. 26 ottobre 1972, n. 633. L’intervento normativo ha ampliato le ipotesi in cui le cessioni e le locazioni di immobili – in linea di principio, esenti da IVA – sono assoggettabili ad imposta ed ha eliminato le ipotesi di imponibilità obbligatoria per le cessioni e le locazioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di cessionari e conduttori privi del diritto a detrazione o con pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25 per cento.
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A seguito delle modifiche alla disciplina delle cessioni e locazioni immobiliari introdotte dal DL n. 83/2012 l’Agenzia delle Entrate chiarisce i casi relativi all’applicazione delle nuove previsioni con la Circolare n. 22/E del 28 giugno 2013.