E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2013 il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sul nuovo redditometro, applicabile dall’annualità 2009.
Lo strumento accertativo di tipo sintetico (art.38 comma 5 DPR n.600/1973) si fonda sul “contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito”. Nella tabella A allegata al decreto sono riportati i “consumi” suddivisi in dieci aree tipologiche: alimentari e bevande; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi. Sono indicati in termini definitori anche gli “investimenti” del contribuente.
In base al decreto le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, considerando altresì quelle effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico. Sono escluse in ogni caso le spese per l’attvità d’impresa ovvero per l’esercizio di arti o professioni.
A fini difensivi, in caso di accertamento, il contribuente ha facoltà di dimostrare (art. 4 del DM):
a) che il finanziamento delle spese e’ avvenuto:
a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;
a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.
******DM redditometro 24122012.pdf
******Tabella A redditometro.pdf
******Allegato 1 redditometro.pdf