Nozione di soggetto svantaggiato e tutela dei diritti civili secondo le linee guida dell’Agenzia per il Terzo Settore

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L’Agenzia per il Terzo Settore ha pubblicato a fine gennaio 2012 due documenti riguardanti le linee interpretative della nozione di soggetto svantaggiato ai fini della normativa Onlus e della tutela dei diritti civili.
I contenuti, di sicuro interesse, forniscono spunti e approfondimenti utili sia a coloro che operano all’interno ed in favore di enti non profit qualificati come Onlus sia all’amministrazione finanziaria e agli altri organismi deputati al controllo di tali entità.
Ciò, pertanto, dovrebbe consentire un miglior inquadramento dei requisiti di soggettività fiscale di una Onlus, basati principalmente sugli undici settori di attività e sulla realizzazione dei fini di solidarietà sociale attraverso la etero destinazione dei risultati a soggetti meritevoli.
La nozione di svantaggiato, dopo l’introduzione del DLgs n.460/97, ha incontrato diverse interpretazioni e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, oltreché della dottrina, non riuscendo tuttavia ad uniformarne le conclusioni in termini definitori.
Ciò ha sollevato nel tempo questioni molto controverse, comportando conseguenze di perdita di qualifica Onlus, e spesso creando contenziosi a causa della mancanza di elementi utili a dimostrare le condizioni di un “effettivo svantaggio” dei beneficiari anche per quelle attività c.d. immanenti il cui contenuto di “utilità sociale” prodotto è già implicito.
Il documento, dunque, delinea le caratteristiche dei soggetti svantaggiati richiamando le norme della Costituzione, quelle della legislazione ordinaria, le particolari condizioni familiari e la giurisprudenza.
Analoghi chiarimenti riguardano, poi, la nozione della tutela dei diritti civili, quale settore Onlus, che ha da sempre risentito di una eccessiva genericità definitoria e di inquadramento.

Anche in tal caso le linee interpretative approfondiscono il quadro della Costituzione, distinguendo i diritti politici da quelli sociali, sia nel diritto internazionale che in quello della giurisprudenza costituzionale, e fornendo infine alcune indicazioni applicative richieste come requisiti nell’art.10 del DLgs n.460/97.