MOD.EAS ENTI NON COMMERCIALI: TERMINE NON PERENTORIO E DECORRENZA DEL REGIME AGEVOLATO DALLA DATA DI PRESENTAZIONE

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A seguito di interpellanza parlamentare (n.5-09617 del 29/9/2016 sulla possibilità di semplificare i dati richiesti nel modello EAS – già in possesso dell’Amministrazione finanziaria – e su altre questioni inerenti la decorrenza degli effetti, l’Agenzia delle Entrate precisa che "con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall’inizio dell’attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell’ente associativo, deve rilevarsi che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio".
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla presentazione oltre i termini fissati supera (finalmente) le conclusioni a cui sinora era pervenuta in relazione alla perdita dei benefici fiscali. L’Agenzia dunque chiarisce che tale omissione "non preclude definitivamente all’ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma esclude l’applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l’associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS".