La Commissione Europea ha giudicato incompatibili con le norme UE in materia di aiuti di Stato le esenzioni previste ai fini dell’ICI per gli enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 al 2011.
A seguito di alcune denunce presentate già nel 2006, a cui era conseguito un approfondito scambio di informazioni con l’Italia, la Commissione aveva aperto una indagine il 12 ottobre 2010 per verificare se alcune agevolazioni agli enti non commerciali potessero configurare o meno aiuti di stato.
Si trattava in particolare:
– delle esenzioni ICI introdotte per gli enti non profit ai sensi dell’art.7 comma 1 lett. i DLgs n.504/1992 e art.7 comma 2-bis DL 203/2005 conv. in L. n.248/2005;
– della riduzione a metà dell’aliquota Ires per particolari enti di cui all’art.6 DPR n.601/1973;
– della previsione di inapplicabilità della perdita di qualifica fiscale di ente non commerciale agli enti ecclesiastici e a quelli sportivi dilettantistici ai sensi del comma 4 dell’art.149 del TUIR.
La Commissione ha tuttavia concluso che, avendo l’Italia adottato una nuova normativa sulla tassazione dei beni immobili a decorrere dal 1° gennaio 2012, sostituendo l’ICI con l’imposta municipale propria, l’attuale IMU è conforme alle norme UE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita l’esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, prosegue la Commissione nel suo comunicato stampa del 19 dicembre 2012, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica, tali da garantire che le esenzioni IMU non comportino aiuti di Stato.
Per il passato (anni 2006-2011) la Commissione non sanziona l’Italia né richiede di recuperare l’aiuto presso i beneficiari poiché le autorità italiane hanno dimostrato che, nel caso di specie, il recupero sarebbe “oggettivamente impossibile”. Infatti non può determinarsi, peraltro a posteriori, quale porzione dell’immobile di proprietà dell’ente non profit sia stata utilizzata esclusivamente per “attività non commerciali” (quindi esentate) e quale invece sia stata utilizzata per attività ritenute "di natura non esclusivamente commerciale" (quindi non esentabili).