Con il Comunicato stampa n.236 del 30 novembre 2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce il contenuto del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 2013 (il DL 30.11.2013 n.133), avente ad oggetto l’abolizione della seconda rata dell’IMU, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 30.11.2013.
Il MEF precisa che il decreto ha incrementato al 128,5 per cento l’acconto dell’IRES e, conseguentemente, dell’IRAP dovuto dai soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
A seguito dell’approvazione di tale decreto-legge, è stato firmato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013.
Con il decreto ministeriale è stato disposto l’ulteriore incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell’acconto dell’IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo.
Pertanto, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il versamento dell’acconto dell’IRES nella misura del 130 per cento e tutti gli altri soggetti IRES nella misura del 102,5 per cento. L’incremento delle aliquote vale anche ai fini dell’IRAP.
Per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5 per cento.
TERMINI PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRES E IRAP
Si ricorda che nello stesso decreto-legge è stata disposta la proroga del termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRES al 10 dicembre 2013. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP.
Ai fini dell’incremento degli acconti Ires e Irap per il 2013 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013 (in GU n.282 del 2 dicembre 2013) prevede l’attivazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 4 dell’art.15 del DL n.102 del 31.08.2013 conv. con modif. dalla L. 28.10.2013 n.124.
Ecco il DL n.133 del 30.11.2013
******DL 133 del 30_11_2013.pdf
Ecco il DM del 30.11.2013
******DM 30_11_2013 Clausola salvaguardia acconti Ires Irap.pdf