L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a seguito delle richieste rappresentate in merito ai versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, secondo cui tali versamenti “…possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
Dubbi interpretativi sono sorti con riferimento alle seguenti ipotesi:
– il contribuente provvede al versamento delle imposte nel maggior termine di 30 giorni dalla scadenza prevista (ad esempio 16 luglio anziché 16 giugno), senza però applicare, in tutto o in parte, la prevista maggiorazione, ovvero, determinando l’imposta e, conseguentemente, la maggiorazione, in misura inferiore a quanto dovuto;
– l’efficacia dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, laddove le somme dovute per sanare l’irregolarità commessa siano state commisurate al minor versamento eseguito nel “termine lungo”, ovvero quando l’importo versato a titolo di ravvedimento (sanzione e/o interessi) sia comunque inferiore a quanto dovuto;
– le conseguenze di errori marginali commessi dai contribuenti nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d’accertamento.