Con la citata sentenza viene confermata la possibilità di costituire o partecipare ad ONLUS da parte di soggetti esclusi ex lege quali gli enti pubblici o le società commerciali.
La sentenza richiama infatti quanto segue:
III.- La questione centrale che viene portata all’attenzione della corte riguarda innanzi tutto l’interrogativo se la qualifica di Onlus, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. n. 460 del 1997, debba essere negata a organizzazioni (come la Fondazione Fe. Fi.) partecipate da enti pubblici.
Al riguardo la corte ritiene di dover fornire risposta negativa, dal momento che l’art. 10, 10° co., del DLgs. cit., rafforzando il precetto del 1° co., possiede la sola funzione di identificare i c.d. enti esclusi dalla qualifica di Onlus.
Sicché afferma che non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici (come anche le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria) senza tuttavia vietarne la partecipazione in soggetti giuridici autonomi aventi – essi in quanto tali – le caratteristiche proprie di Onlus.
Rispetto a codesti soggetti la disposizione evocata non impedisce quindi la forma pubblica di partenariato attivo.
La quale, inserendosi all’interno di reti di solidarietà sociale, appare invero coerente con le sollecitazioni da ultimo promanate anche dall’Unione europea (cfr. ris. Parlamento europeo in data 19.2.2009 n. 2008/2250 giustappunto sull’economia sociale).
E’ utile notare che una tale conclusione risulta esser stata del resto condivisa – di recente – dalla stessa amministrazione finanziaria nella circolare n. 38/E del 1.8.2011.
E nel solco di quanto riconosciuto nella suddetta circolare, può convenirsi che le previsioni normative di cui all’art. 10 cit., fissando il divieto per le Onlus di svolgere attività diverse da quelle tassativamente contemplate e l’obbligo di utilizzare le proprie risorse economiche unicamente per la realizzazione delle finalità loro attribuite, rappresentano nel loro complesso un sistema di tutela appropriato; come tale idoneamente strutturato a contemperare lo sviluppo di dette forme di attività organizzate con l’esigenza di evitare che il regime fiscale di favore, consequenziale al riconoscimento della qualifica di Onlus, possa essere poi impropriamente (ed elusivamente) impiegato per finalità diverse da quelle previste dalla legge.