di Francesco Capogrossi Guarna -estratto da http://www.eutekne.info
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.126/E del 16 dicembre 2011 risponde a due quesiti formulati da un ente riconosciuto quale confessione religiosa, che ha chiesto di conoscere se le Associazioni ad essa aderenti, in quanto enti non commerciali, siano obbligate a:
1. Tenere una contabilità a fini fiscali (Ires e Iva) anche se non esercitano attività commerciali;
2. Redigere un rendiconto annuale economico e finanziario se non esercitano attività commerciali e se non effettuano raccolte pubbliche di fondi di cui all’art.20 co.2 DPR n.600/1973.
Risposta al quesito n.1) –La soluzione si basa in prevalenza sulla qualifica dell’attività commerciale svolta e sulla nozione di esercizio di impresa ai sensi dell’art.55 del Tuir e dell’art.4 co.1 del DPR n.633/72.
In merito alla nozione di esercizio di imprese vengono poi richiamati gli indirizzi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 169/E del 1 luglio 2009, la n. 122/E del 6 maggio 2009, n.348/E del 7 agosto 2008 e n.286/E del 11 ottobre 2007.
Tali orientamenti confermano il carattere commerciale delle attività di cui all’art.2195 c.c., a prescindere dal soggetto non lucrativo che le pone in essere, svolte per professione abituale ed anche se non organizzate, mentre per quelle dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell’art.2195 c.c. occorre verificarne l’organizzazione in forma d’impresa. In via di chiarimento deve intendersi tale quella di predisposizione di mezzi e risorse volte all’ottenimento di un risultato economico (si vedano le risoluzioni n.148/E del 20 maggio 2002, n.204/E del 20 giugno 2002 e n.273/E del 7 agosto 2002).
Quindi solo limitatamente all’ipotesi in cui un ente non commerciale effettui attività d’impresa è soggetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’art.20 co.1 del DPR n.600/73 con l’applicazione delle disposizioni degli artt.14, 15, 16 e 18 valevoli per le imprese, le società e gli enti equiparati.
Tale obbligo, invece, non sussiste se l’attività posta in essere dall’ente non riveste le caratteristiche commerciali e d’impresa. Ciò, ad esempio, può riguardare lo svolgimento di attività del tutto occasionali e non abituali, anche in presenza di un unico affare di rilevante entità economica, articolato in operazioni complesse, tale da determinare la mera produzione di redditi diversi ex art.67 co.1 lett.i) del Tuir, privi del requisito soggettivo ai fini dell’Iva.