Sono state pubblicate sulla GU n. 186 del 9 agosto 2019 le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore di cui al DM Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 4 luglio 2019.
Le disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione. Dal medesimo esercizio cessa l’efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008 per le Imprese Sociali.
Il primo obbligo, pertanto, per gli enti con esercizio su base solare (1/1 – 31/12), sarà con la redazione del bilancio sociale per l’anno 2020 che sarà approvato nel 2021 ai sensi di statuto di ciascun ETS (con le modalità e nei termini ivi indicati) nonché depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno 2021, da pubblicare nel proprio sito internet (o in mancanza in quello delle reti associative a cui l’ente aderisce).
Diversamente gli enti con esercizio a cavallo seguiranno il relativo periodo quale base di riferimento.
Si ricorda che l’obbligo è previsto dall’art. 14 comma 1 del Codice Terzo Settore per gli ETS (non imprese sociali) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, ovvero per tutti i Centri di Servizio del Volontariato (CSV) indipendentemente dai volumi (art. 61 comma 1 lett. l) CTS). Le Imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, sono soggette invece all’art. 9 comma 2 del DLgs n.112/2017, a prescindere dai ricavi realizzati, dovendo depositare il bilancio sociale presso il Registro delle imprese, da pubblicare altresì nel proprio sito internet.
Rimane, ovviamente, per tutti gli altri ETS la possibilità di adottare le nuove linee guida in via facoltativa anche prima della decorrenza sopra indicata.