In materia di trasferimenti immobiliari l’art.10 del DL 14/3/2011 n.23 con le modifiche di cui all’art.26 comma 1 del DL 12/9/2013 n.104 (in vigore dalla medesima data) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate tutte le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposte di registro previste da leggi speciali (incluse ad es. quelle per le ONLUS) oltreché vengono riviste tutte le aliquote (ad es. l’imposta di registro sarà pari al 2% per acquisti “prima casa” e 9% in tutti gli altri casi).
Di seguito si riporta la modifica all’art.1 della tariffa parte prima allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 1986:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
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1.Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi
| 9 per cento
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