ReddiTest al via per verificare le spese personali e familiari. Parte il nuovo accertamento sintetico (redditometro)

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Dal 20 novembre 2012 i contribuenti possono verificare la compatibilità tra reddito familiare e spese sostenute nell’anno utilizzando l’apposito software reso disponibile on line dall’Agenzia delle Entrate denominato “ReddiTest”.
Il software da scaricare direttamente sul proprio pc, non lascia traccia sul web, ed è utilizzato per il nu ovo accertamento sintetico (c.d. redditometro), che sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per i controlli relativi al periodo d’imposta 2009 e successivi.
Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per dare inizio al test occorre indicare la composizione della famiglia e il comune di residenza. Vanno poi inserite le spese più significative sostenute dal nucleo familiare durante l’anno. Le voci di spesa sono state aggregate in 7 macro-categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, spese varie, investimenti immobiliari e mobiliari netti. Terminata la compilazione, appare un messaggio di coerenza (“semaforo” verde) o di incoerenza (“semaforo” rosso).
Il nuovo strumento previsto dal Dl n. 78/2010 si applica a partire dall’anno di imposta 2009 e tiene conto inoltre di 100 voci di spesa. Si tratta di un metodo di ricostruzione del reddito che, a differenza del passato, non si basa su presunzioni originate dall’applicazione di coefficienti, bensì su dati certi (spese sostenute) e situazioni di fatto (spese medie di tipo corrente, risultanti dall’analisi annuale dell’Istat).
Alla molteplicità delle informazioni utilizzate si aggiunge la garanzia del doppio contraddittorio obbligatorio. L’Agenzia è, infatti, tenuta a dialogare con il contribuente:
– in fase preventiva, chiedendogli di fornire chiarimenti e di integrare, con i dati in suo possesso, le informazioni a disposizione dell’Amministrazione;
– in una eventuale seconda fase, per definire la ricostruzione del reddito in adesione.

Il contribuente può sempre fornire la prova contraria prima della quantificazione della pretesa.