In GU il DM Economia per l’esenzione IMU degli enti non commerciali

Capogrossi GuarnaNon Profit Tax Corporate

di Francesco Capogrossi Guarna

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il DM n.200 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012 (in vigore dall’8 dicembre 2012) sulla esenzione IMU degli immobili utilizzati dagli "enti non commerciali" di cui all’art.73 comma 1 lett. c) del DPR n.917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento con "modalità non commerciali" delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché di religione e culto.
Il decreto, accogliendo le indicazioni del Consiglio di Stato nel suo parere n.10380/2012 dell’8 novembre 2012, ha disciplinato aspetti in conformità ai parametri comunitari di riferimento, circa i criteri discretivi operanti per i diversi settori di attività sia, in concreto, per la sussistenza o meno del requisito della non commercialità nelle attività medesime.
In termini definitori (art.1) è stato precisato, tra gli altri, quanto segue.
I soggetti interessati sono gli "enti non commerciali" che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale.
Il riferimento espresso all’art.73 comma 1 lett.c), nonché – per la prima volta rispetto all’ICI – ai commi 4 e 5 del medesimo articolo sulla definizione di "oggetto esclusivo" ed "oggetto principale" (che realizza direttamente gli scopi primari dell’ente e lo tipicizza), e sulla verifica dell’attività in concreto esercitata in assenza degli atti costitutivi e statutari in forma pubblica o per scrittura privata autenticata o registrata, conferma l’inapplicabilità del Regolamento IMU, e dei criteri volti a prevederne l’esenzione, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS -. Queste pertanto, salvo agevolazioni a livello comunale (ad es. riduzioni di aliquota), risultano assoggettate a tutti gli effetti all’IMU. Ciò, evidentemente, crea una disparità di trattamento assoluta, anche considerando le finalità solidaristiche ex lege delle ONLUS e la meritorietà delle attività rivolte a soggetti svantaggiati o finalizzate ad un interesse collettivo.
Le attività svolte negli immobili posseduti dagli enti non commerciali, poi, sono state classificate dal DM, senza novità di rilievo, richiamando ciascuna normativa di riferimento per i diversi settori nonché indicando le definizioni terminologiche.
Il Regolamento, sempre sotto il profilo delle definizioni, considera come "istituzionali" le attività che realizzano "fini di utilità sociale", mentre lo svolgimento con "modalità non commerciali" quelle che non sono in concorrenza con gli altri operatori di mercato in conformità al diritto della UE e che perseguono e costituiscono espressione dei "principi di solidarietà e sussidiarietà" (forse la "beneficienza" non realizza tali fini? forse le ONLUS o il volontariato non sono finalizzati alla solidarietà? forse la ricerca scientifica o la tutela dei diritti civili non sono svolte con utilità sociale? perché invece tali soggetti e tali settori sono esclusi dall’esenzione IMU?).
Il decreto si occupa inoltre dell’"utilizzazione mista", laddove non sia possibile procedere ad una sostanziale separazione ed individuazione degli immobili o di porzioni di essi all’una o all’altra attività con o senza una modalità commerciale. Di conseguenza il Ministero individua:
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