Con parere del 13 novembre 2012 n.4802 il Consiglio di Stato solleva nuovi rilievi allo schema di regolamento minsteriale (emanato ai sensi dell’art.91-bis co.3 DL n.1/2012 conv. in L. n.27/2012 modificato dall’art.9 co.6 del DL 10/10/2012 n.174) sui criteri per qualificare una attività come non commerciale ai fini della esenzione IMU per gli enti non commerciali. Le eccezioni si aggiungono a quelle contenute nel primo parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2012 (n.04180/2012) in cui veniva contestato al Ministero un eccesso di delega nel dare attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali.
Con l’ultimo parere – seppure favorevole – il Consiglio di Stato invita il Ministero dell’Economia e delle Finanze a riscrivere di fatto il Regolamernto in modo da essere coerente con i princìpi dell’Unione Europea ai fini della definizione di "attività economica" e ciò anche per evitare una eventuale procedura di infrazione.
Per alcune attività (assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive) non verrebbero infatti rispettati i princìpi comunitari, non potendosi ad esempio escludere il carattere economico per i servizi in convenzione o accreditamento con pubbliche amministrazioni. Allo stesso modo la gratuità del servizio o la retta simbolica che non copre integralmente il costo effettivo del servizio non appare compatibile con il carattere non economico dell’attività (ad es. oper le scuole). Questo criterio, secondo il parere, pone a carico degli utenti anche una percentuale dei costi solo lievemente inferiore a quelli effettivi.