Chiarimenti delle Entrate sulla “remissione in bonis” per sanare benefici fiscali e regimi opzionali omessi (tra cui il modello EAS degli enti associativi non commerciali)

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L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti con Circolare n.38 del 28/09/2012 sugli effetti dell’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che una particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali
o di regimi opzionali.
Precisa e conferma l’Agenzia delle Entrate che la remissione in bonis può riguardare anche l’omesso invio del modello EAS, ossia della comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti necessaria ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. A tal fine si ricorda che l’articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2008 ha stabilito che, per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli
enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni controlli. Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Beneficiando dell’istituto della remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro
il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro. Così, ad esempio, un ente, che si è costituito a gennaio 2012 e per il quale non sia stato inviato tempestivamente il modello EAS, può inviare quest’ultimo entro il 1° ottobre 2012 (termine che, come chiarito al successivo paragrafo 1.4, è fissato, in sede di prima applicazione della norma, al 31 dicembre 2012).


******Circolare AdE n_38E_28092012.pdf