L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 13/E del 4 maggio 2012 sulla proroga dei termini al 31 maggio 2012 per la partecipazione al riparto del contributo del 5 per mille per gli esercizi 2009-2010-2011 come previsto dal DPCM 20 aprile 2012 e la sanatoria alle irregolarità commesse ai fini della iscrizione.
Come evidenziato con un comunicato stampa della stessa Agenzia il Dpcm dà tempo agli enti del volontariato fino al 31 maggio 2012 per effettuare “l’integrazione documentale” delle domande di iscrizione agli elenchi del 5 per mille relative agli anni 2009, 2010 e 2011. Inoltre, il decreto proroga al 30 giugno 2010 e al 30 giugno 2011 i termini (originariamente fissati al 7 maggio di ciascun anno) entro cui vengono considerate valide le domande di iscrizione presentate per le rispettive annualità. Infine, è previsto, a partire dal 2011, lo slittamento al primo giorno lavorativo utile di tutte le scadenze relative al 5 mille che cadono di sabato o in un giorno festivo.
Gli enti del volontariato che sono stati esclusi per aver commesso errori formali hanno tempo fino al 31 maggio 2012 per presentare o correggere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (originariamente in scadenza il 30 giugno di ciascun anno) e sanare altre irregolarità come la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità o la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva. Ciò a condizione che abbiano presentato la domanda di iscrizione agli elenchi del 5 per mille per l’anno 2009 (entro il 20 aprile 2009), per il 2010 (entro il 30 giugno 2010 per effetto della proroga) e per il 2011 (entro il 30 giugno 2011 per effetto della proroga).
La circolare chiarisce che nel caso in cui si vogliano regolarizzare più annualità è necessario presentare una dichiarazione per ciascuna di esse e spedirle separatamente.
La circolare chiarisce che sono considerate valide le domande di iscrizione al riparto del 5 per mille, presentate dagli enti del volontariato, entro il 30 giugno 2010 (per l’anno 2010) ed entro il 30 giugno 2011 (per l’anno 2011) a patto che l’ente abbia redatto la domanda utilizzando l’apposito modello, l’abbia inviata in via telematica e che alla data del 7 maggio (scadenza origin