Con la Circolare n.11/E del 23 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione a diversi quesiti posti dai contribuenti, dai sostituti d’imposta e dagli intermediari sulla dichiarazione dei redditi mod.730 precompilato.
Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ( “decreto semplificazioni”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, ha introdotto, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, che l’Agenzia delle entrate rende disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c) c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del Testo unico delle imposte sui redditi.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati relativi ad alcuni oneri trasmessi dai soggetti terzi entro il 28 febbraio di ogni anno, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto semplificazioni, nonché i dati contenuti nelle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmesse all’Agenzia entro il 7 marzo di ogni anno, in base a quanto previsto dall’articolo 2 del medesimo decreto semplificazioni.